REFERENDUM SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLE GIUSTIZIA
ANALISI E POSIZIONE DELLE ACLI LOMBARDIA APS
Il 22 e 23 marzo 2026, gli italiani saranno chiamati al voto per esprimersi su 5 quesiti referendari afferenti alla riforma sulla giustizia, comprendente, tra essi, anche quello più noto sulla “separazione delle carriere dei giudici”.
Si tratta di un referendum costituzionale e pertanto ha carattere confermativo ed è privo di quorum per la validità dell’espressione della maggioranza.
Le ACLI Lombardia sentono il bisogno di analizzare la riforma e da tale analisi, esprimere la propria posizione.
La riforma costituzionale della giustizia
La legge costituzionale in esame, oggetto di un imminente referendum ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione italiana, interviene sul Titolo IV della Parte Seconda della Carta fondamentale, modificando gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. Approvata dalle Camere con le maggioranze richieste, essa propone una riorganizzazione profonda dell’ordinamento giudiziario, centrata sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, sull’istituzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura e su una nuova Alta Corte disciplinare. Questa riforma ridisegna l’architettura del potere giudiziario.
Al cuore della proposta vi è la distinzione tra “magistrati giudicanti” – coloro che esercitano la funzione di decisione sui processi – e “magistrati requirenti” – i pubblici ministeri incaricati dell’accusa. L’articolo 102 della Costituzione sarà modificato per sancire espressamente “le distinte carriere” di queste due categorie, disciplinate dalle norme sull’ordinamento giudiziario. L’attuale unico Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), organo di autogoverno previsto dall’articolo 104, verrà sdoppiato in due enti autonomi: il “Consiglio superiore della magistratura giudicante” e il “Consiglio superiore della magistratura requirente”. Entrambi saranno presieduti dal Presidente della Repubblica, figura super partes garante dell’unità nazionale, e vedranno i membri togati (due terzi della composizione) estratti a sorte tra i magistrati delle rispettive categorie, mentre la componente laica (un terzo) sarà selezionata mediante sorteggio temperato da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
Ulteriore novità è l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare (articolo 105), organo dedicato esclusivamente alla giurisdizione disciplinare sui magistrati, composto da quindici membri: tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco parlamentare, sei magistrati giudicanti e tre requirenti, anch’essi sorteggiati tra chi vanta almeno venti anni di esercizio e funzioni di legittimità. Le impugnative alle sue decisioni saranno decise dalla stessa Corte, senza i componenti coinvolti nella prima pronuncia, assicurando un grado di appello interno. Gli articoli 106 e 107 adegueranno le norme su nomine, inamovibilità e garanzie dei magistrati ai nuovi Consigli, mentre l’articolo 110 ridisegnerà le competenze del Ministro della Giustizia, limitandole all’organizzazione dei servizi senza interferenze dirette sulle carriere. Disposizioni transitorie (articolo 8) impongono al legislatore ordinario di armonizzare l’ordinamento entro un anno dall’entrata in vigore, mantenendo nel frattempo l’efficacia delle norme previgenti per garantire continuità operativa.
Queste modifiche, dunque, introducono un modello più frammentato e sorteggiato, sostituendo l’attuale sistema elettivo con meccanismi volti a ridurre discrezionalità e influenze interne. Non si prevedono concorsi separati né una dipendenza formale dei pubblici ministeri dall’esecutivo, ma l’impatto pratico dipenderà dalle leggi attuative.
Una breve analisi costituzionale globale
Non si può non evidenziare che questa proposta di riforma del Titolo IV della Costituzione incida sulla separazione dei poteri, anche solo perché è proprio l’articolo 104, co. 1, Cost., fra quelli di apertura della disciplina costituzionale dell’“Ordinamento giurisdizionale” a definire esplicitamente il principio di divisione dei poteri nella nostra Carta costituzionale, recitando “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
Perciò il principio montesquiano della separazione dei poteri trova la sua collocazione nelle disposizioni costituzionali, tanto che proporre una loro modifica riguarda di conseguenza il fondamento della democrazia costituzionale, che dalla rivoluzione francese si basa sulla separazione dei poteri, oltre che sulla tutela dei diritti e delle libertà: art. 16 Dichiarazione del 1789 : Art. 16 – “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione”.
Nessuna immodificabilità, tanto che sappiamo come la Magistratura è stata già oggetto di un’importante riforma, con la legge costituzionale n. 2 del 1999, recante “Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione”.
Il giusto processo, all’art. 111 Cost., dispone che la giurisdizione venga attuata mediante un processo regolato dalla legge, basato sul contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale, e con una ragionevole durata.
Fra i diversi principi chiave del giusto processo, spiccano quello del Contraddittorio e Parità, dove ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, tra cui il Pubblico ministero. Un altro principio riguarda il giudice Terzo e Imparziale, per cui la sentenza spetta a un giudice neutrale.
L’art. 111 pone le basi per evitare abusi nel sistema giudiziario, garantendo che ogni individuo abbia diritto a un’equa e pubblica udienza.
La seconda parte della Costituzione, quella relativa all’ordinamento costituzionale, ha il compito di declinare e perseguire i principi fondamentali.
Allora che cos’è il “giusto processo”?
È la declinazione del principio dell’uguaglianza, quella formale in particolare, quale cardine indissolubile della nostra democrazia costituzionale, nell’ambito dell’esercizio della funzione giurisdizionale.
Come si pone l’Alta Corte disciplinare rispetto alla divisione dei poteri?
La definizione della composizione del CSM, così come pensato nella costituzione, ha il compito di equilibrare i poteri istituzionali coinvolti, per evitare che una sua diversa sbilanciata composizione possa generare un’alterazione che avrebbe effetti sicuramente negativi sul check and balance.
Quali sono i poteri? Sono tutti uguali?
La decisione costituzionale originaria comporta una forte distinzione – classificazione – fra due tipologie di poteri costituzionali: quelli politici, il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica, con una forte connotazione di imparzialità; e quei poteri tecnici che non hanno un’estrapolazione politica, assumendo un ruolo giudicante, come la Magistratura e la Corte costituzionale.
La giustizia nel art. 104 è basata su un tecnicismo, come elemento di accesso e come profilo del suo agire, e non è un potere politico.
Perciò, fin dall’inizio del nostro percorso democratico costituzionale, la separazione dei poteri è cristallizzata fra le due categorie mantenendo però la loro divisione.
Le riforme dirette ad introdurre modifiche dell’intera ossatura della Costituzione assumono natura eversiva, proprio perché sono in grado di mettere in discussione gli equilibri della forma di governo su cui i costituenti hanno fondato la nostra democrazia rappresentativa.
Il limite è certo il rischio di mettere in dubbio, o comunque indebolire, i valori costituzionali e la loro forza coesiva del sistema sociale, riconoscendo la stretta connessione tra la forma di governo parlamentare e le garanzie per i diritti riconosciuti nella prima parte della Costituzione.
Le riforme vanno sempre contestualizzate rispetto al nucleo essenziale e indissolubile dei valori costituzionali, tanto che, la Corte costituzionale, quale Custode, esercita il suo potere di giudizio della legittimità anche sulle leggi costituzionali.
Le Acli lombarde esprimono forte preoccupazione di fronte ad una riforma della giustizia che rischia di indebolire l’autonomia del potere giudiziario. Infatti, solo in un secondo momento e con strumento ordinario si configureranno le modalità di estrazione e composizione dei componenti dei nuovi CSM. Percepiamo negativamente la condizione in cui si troveranno i nuovi componenti dei due CSM quella di non disporre della forza di rappresentanza e dell’obbligo morale di “rispondere” che invece proviene da un mandato elettivo.
Le ACLI lombarde invitano pertanto tutti i propri soci ad approfondirne i contenuti del prossimo Referendum sulla Giustizia ed a partecipare al voto.
Le ACLI Lombarde, nel rispetto della piena libertà di ogni iscritto e di ogni cittadino esprimono la propria preferenza per il NO alla proposta di riforma costituzionale.
La Presidenza delle ACLI Lombardia
23/02/2026
*analisi costituzionale a cura del Professor Bruno Di Giacomo Russo. Costituzionalista.

