In riferimento allo Statuto Acli Lombardia APS
Articolo 13 bis
13.BIS.1- Per ognuno degli Organi dell’Associazione regionale, sono istituiti e aggiornati i libri sociali di cui all’art. 15 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, ossia:
- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso regionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio regionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza regionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei conti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
13.BIS.2 – I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i libri dal n. 2) al n. 6): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
13.BIS.3 – I delegati eletti o nominati, ai sensi dei precedenti articoli 5.2 e 7.1, a partecipare al più recente Congresso regionale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i libri sociali dell’Associazione regionale. L’esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio ACLI APS alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell’esame stesso.
Il diritto di esaminare i libri sociali è esteso al Presidente della Struttura di base affiliatasi alle ACLI APS successivamente alla data di svolgimento dell’ultimo Congresso regionale. In questo caso, l’esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell’affiliazione alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell’esame stesso.
Il diritto è esercitato dai legittimati sopra individuati previa richiesta scritta alla Presidenza regionale, che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l’Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.
Per il relativo esame, i libri sono messi a disposizione del solo istante, presso la sede legale della Struttura regionale, in presenza di un delegato della Presidenza. L’istante può estrarre copia, a sue spese, del libro dei verbali del Congresso regionale.